Sull'Iva responsabilità a cascata

<div> <div id="artgtlt"> <p>L'acquirente di un immobile (anche se si tratta di un soggetto che non agisce nell'esercizio di una partita Iva) venduto da un contribuente Iva è responsabile in solido con il venditore dell'imposta dovuta e della sanzione applicabile, se la vendita è sottofatturata. Questa disposizione della Finanziaria 2008 è oggetto della circolare Assonime 16/2008 del 10 marzo. Si tratta del comma 164 dell'articolo 1 della legge 244/07 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 7 febbraio). L'ammontare di cui si parla (e che lo Stato può dunque richiedere indifferentemente al venditore o all'acquirente) è l'imposta non applicata alla somma pagata "in nero" e la sanzione di importo compreso tra il cento e il duecento per cento dell'imposta non versata. Assonime precisa, tuttavia, che qualora al pagamento di tali somme provveda l'acquirente, egli può comunque rivalersi nei confronti del cedente, il quale rimane il soggetto debitore dell'imposta. L'acquirente può sottrarsi a questa fastidiosa situazione procedendo alla regolarizzazione della sua posizione: il procedimento da effettuare consiste nel versamento della maggiore imposta dovuta, da pagare entro 60 giorni dalla stipula dell'atto di compravendita, e nella presentazione all'ufficio delle Entrate competente, entro lo stesso termine di 60 giorni, di copia dell'attestazione di pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione. Va però precisato che questa procedura di regolarizzazione è riservata all'acquirente che non agisce nell'esercizio di una partita Iva; l'acquirente invece che agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni deve procedere alla cosiddetta "autofatturazione" (comma 8, lettera b), dell'articolo 6 del decreto legislativo 471 del 1997): e cioè, egli deve presentare all'ufficio fiscale, entro 30 giorni dalla registrazione della fattura irregolare, un documento integrativo in duplice esemplare recante l'indicazione del corrispettivo effettivamente pagato e versare la maggiore imposta dovuta tramite il modello F24, indicando il codice tributo 9399.</p> <p>Diverse sono anche le conseguenze della mancata regolarizzazione: solo se si tratta di acquirente titolare di partita Iva, infatti, è prevista un'autonoma sanzione (pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro). Se invece si tratta di cessionario che non agisce nell'esercizio d'imprese, arti o professioni, la mancata procedura di regolarizzazione non produce un'autonoma sanzione; la conseguenza è che egli, come detto, resta solidalmente obbligato con il venditore al pagamento dell'imposta non versata e della sanzione. Assonime osserva, infine, che per la riscossione dell'imposta non versata e della sanzione dovuta, lo Stato ha un "privilegio speciale" sui beni immobili che hanno formato oggetto del contratto sottofatturato. Questo privilegio comporta che, per soddisfare la sua pretesa, lo Stato può rivolgersi non solo al primo acquirente del bene, ma anche ai successivi acquirenti dell'immobile, i quali possono essere dunque chiamati a rispondere per irregolarità commesse da altri in trasferimenti precedenti e, per questo, non conoscibili ai successivi acquirenti, i quali si trovano a doverle subire a loro insaputa.</p> </div> </div>

fonte: Il sole 24 Ore