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Lavori in casa: come scegliere tra 50% ed eco bonus

 

 

Tutti gli interventi che beneficiano della detrazione Irpef e Ires del 65% per il risparmio energetico possono – in alternativa – avere la detrazione sulle ristrutturazioni del 36-50% (anche in assenza di opere edilizie).

Oltre a questa diversa percentuale del bonus fiscale, la scelta tra le due agevolazioni può essere influenzata da diversi fattori. A partire dalla diversa procedura per ottenere i due benefici: più semplice per il 36-50%, più pesante per l’ecobonus, che richiede l’asseverazione del tecnico, l’attestato di certificazione o qualificazione energetica e l’invio della documentazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Inoltre, cambiano i limiti di spesa agevolabile e il 65% ha plafond dedicati che non vanno a intaccare il massimale di spesa di 96mila euro previsto per le ristrutturazioni edilizie. In particolare, l’agevolazione del 65% è dedicata:
- ai pannelli solari per l’acqua calda sanitaria, con una spesa massima di 92.307,69 euro;
- alle caldaie a condensazione, alle pompe di calore ad alta efficienza, agli impianti geotermici e gli scaldacqua (ciascuno con una spesa massima di 46.153,84 euro);
- alle pareti isolanti o cappotti, alle coperture e ai pavimenti, alle finestre comprensive di infissi (92.307,69 euro);
- alla riqualificazione energetica generale dell’edificio (153.846,15 euro);
- alle schermature solari (92.307,69 euro);
- agli impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (46.153,85 euro):
- ai dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione (senza alcun limite).

Come detto, tutti questi interventi possono avere in alternativa la detrazione del 36-50%, che agevola tutte le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici (compresi gli impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia). Le due agevolazioni, però, sono non sono cumulabili, e questa regola vale anche per bonifici diversi riferiti a uno stesso intervento (ad esempio, la sostituzione delle finestre). A questa conclusione si arriva partendo dalla incumulabilità tra le due agevolazioni sancita dall’articolo 10, comma 1, del Dm 19 febbraio 2007 e dalla risoluzione 152/E/2007, e poi considerando quanto detto dall’articolo 6, comma 3, Dlgs 115/2008 a proposito della incumulabilità tra gli strumenti di incentivazione dell’efficienza energetica e i contributi comunitari, regionali o locali (circolare 21/E/2010, risposta 3.3).
Quindi, chi “comincia” un intervento con una detrazione non può finirlo con l’altra. Questo può essere importante se si prevede di non riuscire a pagare entro fine 2016 tutte le spese programmate sui lavori di risparmio energetico. Al momento il 65% è previsto solo fino al 31 dicembre, diversamente dal 50%, che dal 1° gennaio 2017 scenderà al 36 per cento. Ecco che se entro il 31 dicembre 2016 non si riuscirà a pagare tutte le spese per un intervento di risparmio energetico qualificato (detraibili al 65%) non si potrà usufruire del bonus fiscale del 36% per i bonifici che verranno effettuati, per lo stesso intervento, dal 1° gennaio 2017 in poi.

Quindi, chi pensa di non poter pagare interamente i lavori di risparmio energetico nel 2016 ha, di fatto, due opzioni:
- scommettere sulla proroga dell’ecobonus al 65% anche nel 2017, rischiando di non poter applicare alcuna detrazione sulle spese pagate l’anno prossimo (se il grosso viene versato nel 2016, conviene comunque fare il 65%);

- partire subito con il 50% avendo la certezza di ottenere almeno il 36% nel 2017 (e sapendo che anche il 50% potrebbe essere prorogato).

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