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Il Terzo paga la malafede

Le sfavorevoli conseguenze della revocatoria fallimentare si possono ripercuotere poi sui terzi che abbiano acquistato dal primo acquirente, i quali potranno dirsi al riparo dagli effetti negativi solo dopo aver constatato che il proprio venditore non abbia a sua volta acquistato da un'impresa costruttrice e, in caso affermativo, che siano decorsi più di due anni dall'acquisto senza che l'impresa sia stata dichiarata fallita.
La Cassazione ha infatti chiarito (sentenza 2423 del 21 marzo 1996) che 'l'azione revocatoria è esperibile dal curatore non solo nei confronti del primo acquirente dal fallito, ma anche nei confronti degli aventi causa (acquirenti ndr) da quest'ultimo, quando siano acquirenti in mala fede' e solo dopo che sia stata esercitata la revocatoria fallimentare contro il primo acquirente e, quindi, reso inefficace il primo atto di compravendita. '...la mala fede del primo subacquirente consiste...nella consapevolezza che l'immediato acquirente dal fallito al momento del primo atto della serie era a conoscenza dello stato di insolvenza del fallito medesimo'.
Il mutuo. Interessanti sono anche le ripercussioni della revocatoria fallimentare sul mutuo che l'acquirente può essersi accollato al momento dell'acquisto dell'immobile quale modalità di pagamento del prezzo di vendita. La giurisprudenza ha precisato che, nel caso in cui - per effetto della revoca - viene meno un contratto di compravendita immobiliare con accollo di un mutuo garantito da ipoteca che grava sull'immobile stesso, viene contestualmente meno l'obbligo di pagamento dell'acquirente e quindi l'accollo del mutuo. Il fallimento dell'immobiliare, in questo caso, resta l'unico obbligato alla restituzione della somma data a mutuo.

fonte: Il Sole 24 Ore