News dal Mercato Immobiliare

Scopri il nostro Magazine Grimaldi

Riscaldamento centralizzato: si paga anche se………

Qualora un condomino ritenga che l’impianto di riscaldamento centralizzato non eroghi sufficiente calore, questi non ha il diritto di astenersi dal pagamento delle spese per il mantenimento dello stesso.
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12596 del 28 agosto 2002.
La Corte ritiene che l’erogazione insufficiente di calore non costituisca un motivo valido per astenersi autonomamente dalla contribuzione alle spese per il mantenimento del servizio di riscaldamento centralizzato.
Lo strumento che la Cassazione concede al condomino insoddisfatto è quello della richiesta di danni. In questo caso, è necessario che venga effettuato l’accertamento giudiziale del danno subito, il quale verrà eventualmente liquidato, tenendo in considerazione i contributi pagati all’amministrazione condominiale e le spese affrontate per sopperire alla carente erogazione di calore.
Tale soluzione, però, può richiedere molto tempo e comportare ulteriori spese.
In alternativa, il condomino può richiedere di staccarsi definitivamente dall’impianto di riscaldamento centralizzato e realizzarne uno autonomo.
Le condizioni necessarie per il distacco sono le seguenti: il costo dell’operazione dovrà essere a carico del condomino; se dovessero aumentare le spese di gestione a seguito del distacco, il maggior onere sarà a carico del condomino che si è distaccato; l’intervento non dovrà danneggiare la sicurezza e il funzionamento dell’impianto centralizzato.

fonte: Time House

Iscriviti alla newsletter di Grimaldi Padova per ricevere direttamente le ultime novità immobiliari e le occasioni del mese.

grimaldi immobiliare padova