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Manovra finanziaria 2002

La legge finanziaria per il 2002, pre-legislativo sentata dal governo, contiene varie disposizioni di interesse per il
settore immobiliare, delle quali forniamo una prima sommaria informativa in attesa di illustrare le
modifiche che saranno apportate dal Parlamento.
Detrazione fiscale per gli interventi di recupero edilizio – La detrazione è prorogata al 30 giugno 2002 e
dovrebbe essere accompagnata dalla proroga della riduzione dell'IVA sui lavori di recupero al 10%, misura
quest'ultima che necessita però di accordo in sede europea. Inoltre, la possibilità di utilizzare la detrazione
è ampliata nel senso che essa si applica anche nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio,
riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, che
prowedano alla successiva alienazione dell'immobile entro il 30 giugno 2002. In questo caso la detrazione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai lavori di ristrutturazione eseguiti spetta a favore del
successivo acquirente delle singole unità immobiliari in ragione di una aliquota del 36% del valore degli interventi eseguiti, non eccedente il 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante dall'atto pubblico di compravendita e comunque l'importo di lire 150 milioni (euro 77.468,53) per ciascuna unità immobiliare.
La estensione delle agevolazioni agli interventi di riqualificazione attuati da imprese che successivamente rivendono gli immobili fa seguito a una richiesta dei costruttori edili, i quali hanno commentato positivamente la decisione governativa che amplia ulteriormente il possibile ricorso alla detrazione,
rilevando però che lo sconto fiscale dovrebbe riguardare almeno il 50% del prezzo di acquisto e non solo
il 25%. Al Parlamento verrà, inoltre, richiesto di ampliare il termine per fruire della detrazione anche oltre
il 30 giugno 2002, scadenza ritenuta troppo breve.
Soppressione dell'INVIM – L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili non è più
dovuta per gli atti stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2002. La proposta governativa anticipa gli effetti
della già prevista abrogazione definitiva dell'INVlM, fino a ora stabilita con decorrenza dal 1º gennaio
2003. Tutti gli atti di compravendita stipulati dopo il 31 dicembre di quest'anno saranno perciò esenti.
Rivalutazione dei terreni edificabili - I proprietari dei terreni edificabili posseduti alla data del 1º gennaio
2002 possono rivalutarli assumendo, in luogo del valore o del costo di acquisto, il valore determinato, alla predetta data del t º gennaio, sulla base di una perizia giurata di stima – cui si applica l'art. 64 cod. civ. –
redatta da una soggetto iscritto all'albo degli ingegneri, architetti e geometri a condizione che il predetto
valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 4% del valore determinato dalla perizia, versata entro il 30 settembre 2002. L'imposta può essere rateiuata fino a un massimo
di 3 rate annuali a partire dal settembre 2002; la rate successive alla prima sono gravate da interessi nella
misura del 3% annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata. La perizia del tecnico abilitato,
unitamente ai dati identificativi, è conservata dal contribuente unitamente alle ricevute di pagamento
della tassa sostitutiva, per esibizione in caso di richiesta. In ogni caso la perizia giurata deve essere
effettuata entro il 30 settembre 2002. Il costo della perizia stessa è portato in aumento del valore di
acquistato del terreno edificabile nella misura in cui tale costo è stato effettivamente sostenuto ed è
rimasto a carico del contribuente. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili
costituisce il valore normale minimo di riferimento ai fine delle imposte sui redditi, dell'imposta di
registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.

fonte: Disposizioni di interesse per il settore...

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